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Commento all'ordinanza Martini per la tutela della incolumità pubblica

a cura di Massimo Pradella & Silvia Premoli
OIPA Italia Onlus

Di prossima attuazione il provvedimento, di Francesca Martini per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A differenza della precedente ordinanza, scaduta a gennaio 2009, non è presente nessuna lista delle razze canine pericolose, in quanto effettivamente ogni cane potrebbe essere potenzialmente rischioso e nessuna razza è da considerarsi intrinsecamente e sicuramente pericolosa. Tale nostra affermazione è avvalorata dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, che dichiara che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci.
Si dovrebbe così mirare sulla prevenzione e la formazione dei proprietari, che saranno responsabili sia a livello civile che penale dell'animale, responsabilizzazione dunque di chi ha la proprietà e di chi detiene un cane (a prescindere dalla razza o meno di appartenenza) sia nell'acquisizione dell'animale così come della sua conduzione e detenzione.
Positiva l'istituzione di percorsi formativi per chi vive con un cane organizzati anche con la partecipazione delle associazioni animaliste ed il coinvolgimento di medici veterinari esperti in comportamento animale in caso di rilevazione di rischio potenziale elevato (cani definiti "impegnativi" ) da parte dei Servizi Veterinari pubblici.
Positiva la norma che prevede la presenza del guinzaglio nei luoghi aperti al pubblico, disposto già presente tutt'ora sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
Positivo il divieto di addestramento all'aggressività e ai divieti di commercializzazione di cani con tagli estetici e di interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia (recisione delle corde vocali, taglio della coda e delle orecchie), interventi che se non effettuati a scopi curativi, l'Ordinanza precisa che siano da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale.
Importante anche la posizione assunta dalla presente Ordinanza, vista la sentenza della III' sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale "congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", che fa rientrare tale utilizzo nella previsione di cui all' articolo 727 del Codice Penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter del Codice Penale.
Rilevante il divieto di addestramento teso a sviluppare l'aggressività come pure la sottoposizione dei cani a doping.

Di grande interesse anche l'obbligo del conseguimento di un apposito "patentino" rilasciato dopo corsi specifici di educazione per i proprietari di cani "impegnativi" (segnalati ai servizi veterinari competenti anche dai medici veterinari liberi professionisti) e la possibilità di seguire tali corsi per tutti i proprietari di cani. Evidenziamo anche che questa Ordinanza stabilisce l'obbligo del guinzaglio lungo massimo 1, 5 metri per tutti i cani, e museruola che va sempre portata con sé dai conduttori e indossata in caso di bisogno o richiesta delle autorità competenti.
In ultimo si segnalo la creazione di un registro dei cani (da istituirsi da parte delle singole ASL) contenenti le indicazioni dei cani a rischio potenziale elevato (ed in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose). Le ASL stabiliscono di conseguenza le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
I proprietari dei cani presenti nel registro avranno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Eliminata la "black list"
La nuova ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle proposte dai ministri precedenti. in particolare è stato eliminato l'allegato a riportante un elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze "pericolose", in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla loro razza o loro incroci.

Introdotta la responsabilità civile e penale dei proprietari
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

Nota:
La Suprema Corte di Cassazione - sezione IV penale con sentenza 3 aprile - 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: in caso di lesioni cagionate dall'aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l'animale e quindi di impedire l'evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell'animale e che può controllarne le reazioni.

Obbligo di utilizzo del guinzaglio in ogni luogo
Viene introdotto per la prima volta l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1, 50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino divengono obbligatori per i proprietari di "cani impegnativi" identificati a livello territoriale.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL I servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i "cani impegnativi" e tengono un
registro aggiornato di tali soggetti.

Ruolo dei medici veterinari libero professionisti
Per la prima volta in italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. a loro infatti spetta l'informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire "il patentino". inoltre vengono posti in rete con i servizi veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Obbligo della raccolta delle feci
E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Altri divieti
Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.

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